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NUOVE DISPOSIZIONI SU CERTIFICATI E DICHIARAZIONI

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A seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011) dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni.
Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti fra privati.

Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione ed i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Conseguentemente, a far data dal 1° gennaio 2012, le amministrazioni ed i gestori non possono più accettarli né richiederli, ma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive, nonché tutti i dati e documenti che siano in loro possesso, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

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