Competenze
I comuni istituiscono la commissione edilizia comunale (CEC), quale organo tecnico-consultivo in materia edilizia.
Il regolamento edilizio, fatte salve le previsioni espressamente dettate da questa legge, ne determina la composizione, le modalità di funzionamento e individua gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica soggetti al suo parere.
La CEC esercita l'attività di consulenza tecnica con particolare attenzione al tema della qualità architettonica degli interventi, verificandone la coerenza con i caratteri del contesto in cui sono collocati.
Nel disciplinare la composizione della CEC il regolamento edilizio comunale rispetta le seguenti condizioni, in particolare:
- il Sindaco o l'Assessore all'Urbanistica è componente della commissione e la presiede;
- il numero massimo dei componenti, compreso il presidente, non può superare cinque componenti nel caso di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, sette componenti per i comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti. Almeno due componenti sono tecnici esperti in materia di edilizia e tutela del paesaggio iscritti ai relativi collegi o albi professionali;
- non possono essere nominati componenti della commissione consiglieri o assessori comunali, fatta eccezione per gli assessori competenti in materia di urbanistica ed edilizia;
- i comandanti del corpo dei vigili del fuoco permanente e dei corpi dei vigili del fuoco volontari o i loro sostituti, componenti di diritto delle commissioni edilizie ai sensi degli articoli 3 e 16 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizio antincendi), non sono computati ai fini del rispetto del numero massimo previsto dalla lettera b). Nei comuni in cui è presente una pluralità di corpi volontari si applica l'articolo 17, comma 9, della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento). I comandanti o i loro sostituti partecipano alle commissioni con diritto di voto anche se sono consiglieri o assessori comunali;
- l'individuazione dei componenti diversi da quelli previsti dalle lettere a), c) e d) avviene attraverso la pubblicazione di avvisi e la valutazione comparativa delle candidature ammissibili, dando evidenza sul sito del comune delle modalità e dei criteri di selezione adottati, dei relativi fattori di ponderazione e dell'esito finale della valutazione delle candidature ammesse.
I componenti della commissione liberi professionisti, i loro associati e gli altri professionisti con cui operano in via continuativa possono assumere, nel territorio del comune solamente incarichi inerenti opere e impianti pubblici.4. La CEC non si esprime su interventi che sono già stati assoggettati ad autorizzazione paesaggistica o al parere sulla qualità architettonica, espresso dalla CPC integrata ai sensi dell'articolo 7, comma 11.