Descrizione
Il riconoscimento, a titolo onorifico e senza assegni, consiste in un'insegna metallica, con relativo diploma, da concedere a domanda al coniuge superstite, ai figli, ai nipoti ovvero, in mancanza di questi, ai congiunti fino al sesto grado, di coloro che dall' 8 settembre 1943 al 10 febbraio 1947, in Istria, in Dalmazia o nelle province dell'attuale confine orientale, furono soppressi e infoibati, nonché agli scomparsi ed a quanti nello stesso periodo e nelle stesse zone, furono soppressi mediante annegamento, fucilazione, massacro, attentato, in qualsiasi modo perpetrati.
La normativa dispone, altresì, che il riconoscimento possa essere concesso anche ai congiunti dei cittadini italiani che persero la vita dopo il 10 febbraio 1947 ed entro l'anno 1950, qualora la morte sia sopravvenuta in conseguenza di torture, deportazione e prigionia, escludendo coloro che morirono in combattimento.
Ai sensi delle disposizioni recate dall’articolo 3-bis della citata legge 30 marzo 2004, n. 92, di recente introduzione, in mancanza di parenti in vita o di un esplicito interesse da parte degli stessi, la domanda può essere presentata altresì dal sindaco del comune di nascita degli infoibati o degli scomparsi. Qualora il comune di nascita non rientri più nel territorio dello Stato italiano, il riconoscimento può essere richiesto dalle associazioni storiche e riconosciute degli esuli istriani, fiumani e dalmati e dalla Lega nazionale di Trieste.
Le istanze possono essere presentate entro la data del 28 aprile 2034 e devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, e il Servizio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio in materia di territorio, ambiente e immigrazione.